Il Bonus Formazione 4.0, è stato prorogato per tutto il 2019 anche se con alcune modifiche: cambiano la misura del beneficio e l’importo massimo fruibile da ciascuna impresa.
Attivata nel 2017 e avviata con Decreto attuativo a maggio 2018, il credito di imposta per la formazione 4.0, si inserisce tra quelle misure fondamentali per stimolare e sostenere il processo di trasformazione digitale che tante imprese italiane stanno portando avanti, un processo di trasformazione che necessita inevitabilmente di allineare anche le competenze delle proprie risorse umane.
Nuova articolazione della misura per la formazione 4.0
Una prima novità riguarda la misura dell’agevolazione. Per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 (quindi, dal 1° gennaio 2019 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) l’intensità dell’aiuto sarà pari al:
- 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese (in luogo della precedente misura del 40%);
- 40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.
Importo massimo annuale
Un’altra modifica riguarda l’importo massimo che ciascuna impresa potrà ottenere per la formazione aziendale.
Il credito d’imposta resta confermato fino a 300.000 euro solo per le piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese il bonus spetterà nel limite massimo annuale di 200.000 euro.
Attività formative agevolabili
Possono fruire dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Quali sono le categorie di spese ritenute ammissibili?
Sono ammissibili al credito solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative alle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali:
- big data e analisi dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo-macchina
- manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
applicati agli ambiti di seguito indicati:
- Vendita e Marketing
- Informatica e Tecniche
- Tecnologie di produzione
Sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line”.
Attività non ammesse al Bonus Formazione
Sono escluse dalla misura le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate per conformarsi alle norme in tema di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e qualsiasi altra tipologia di formazione obbligatoria.
Come si accede al Credito di imposta formazione 4.0?
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il piano formativo va, prima del suo avvio, concordato con le Parti Sociali e trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro. Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata al termine delle attività formative ed inoltre l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Per ulteriori informazioni e richiesta di supporto per la preparazione del progetto formativo, le attività di docenza e rendicontazione del un piano aziendale di formazione 4.0 per la vostra impresa non esitate a contattare i nostri esperti attraverso i recapiti che trovate nella pagina “contatti”.
Approfondimenti Bonus Formazione 4.0, Legge di Bilancio 2019: MISE – Credito d’imposta formazione 4.0